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6 dicembre '05.
Spiegazioni dell'avv. Ciarrocchi riguardo all'Atto Stragiudiziale firmato in assemblea e riguardo all'ICI

Agli aderenti al Comitato Marina Velca Senza Fango

Per meglio comprendere il contenuto dell'atto sottoscritto durante l'ultima assemblea del Comitato, opportuno chiarire quanto segue.
  1. L'atto si divide in più parti: - una riguarda i fatti e cioè le ripetute inondazioni dell'area nel corso del tempo ela assoluta assenza di interventi risolutivi in zona;
    - l'altra attiene alle responsabilità istituzionali degli Enti, quali la Regione - per tramite dell'Ardis - il Comune ed il Consorzio di Bonifica, con contestuale richiamo a precedenti di giurisprudenza del Tribunale regionale delle Acque Pubbliche in casi analoghi;
    - vengono poi invocati elementi di rilievo penale, quali l'art. 426 c.p. (inondazione colposa) affinché costituisca notizia criminis sufficiente alla apertura di un fascicolo di ufficio presso la Procura della Repubblica di Civitavecchia.
  2. La valenza dell'atto è sia, come detto, quale notizia di reato, sia anche quale interruzione della prescrizione per le azioni di risarcimento dei danni, sia quale invito al Comune di adottare provvedimenti di natura economica che tendano ad alleviare i già pesanti danni subiti.
  3. Una ulteriore valenza - cui si faceva accenno durante la assemblea -attiene a criteri più generali e potremmo dire "di pressione". Per meglio dire, è necessario che alle belle parole, alle rassicurazioni ed agli atteggiamenti collaborativi da parte degli enti preposti, seguano i fatti concreti ed abbiamo quindi ritenuto che un atto scritto - che richiama le responsabilità specifiche di chi deve intervenire - fosse elemento indefettibile nel nostro caso.
  4. Come anche detto in assemblea, per procedere alla successiva azione volta all'ottenimento del risarcimento dei danni dei singoli è necessario che questi ultimi acquisiscano e producano al comitato legale la seguente documentazione (entro la prossima assemblea dell'8 gennaio):
    - copia dell'atto di proprietà;
    - fotografie raffiguranti sia l'interno dell'immobile che l'esterno;
    - elenco, più particolareggiato possibile, sui beni mobili (quali elettrodomestici, suppellettili, mobilio etc.) che è risultato danneggiato in occasione delle varie inondazioni.
    Su tali elementi il perito - che stiamo cercando - dovrà redigere una relazione - perizia.

  5. Per quanto attiene alla questione ICI ed alle altre imposte (quali Tarsu etc.), posta la premessa che l'atto che verrà notificato anche al Comune richiede, tra l'altro, la emissione di provvedimenti di sgravio, è necessario premettere che il Regolamento redatto dal Comune di Tarquinia del gennaio 1999 è stato adottato in attuazione degli articoli 52 e 59 del D.Lgs 446/97 ed integra le disposizioni del D.Lgs 504/92.
Per essere più chiari ed in assenza di provvedimenti "di ufficio" del Comune, è possibile presentare una istanza di riduzione dell'ICI al 50% ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92.
Ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. n.504/1992 l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che è tenuto ad allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile; il Ministero delle finanze, con circolare 15 maggio 1997, n. 137/E (quesito n. 20), ha precisato che tale dichiarazione, sostituendo la perizia dell'ufficio tecnico comunale, ha portata esaustiva.
Alla istanza dovranno allegarsi fotografie che dimostrino (non crediamo sia difficile) la inagibilità dell'immobile e la sua inabitabilità)
N.B. Si rammenta che la Commissione Tributaria regionale del Piemonte (15 luglio 1998, n. 119/25/98) aveva ritenuto come l'applicazione dell'agevolazione non fosse automatica dovendo essere fornita, caso per caso, idonea dimostrazione dell'effettiva impossibilità di utilizzo degli immobili. Tale interpretazione è stata seguita anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 661 del 14.01.2005. Chi voglia quindi approfittare della possibilità di richiedere a riduzione del 50% dell'ICI di quest'anno, dovrà presentare l'istanza come appena specificato.
Auspicando che quanto precede possa essere di facile comprensione, restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.


CHIARIMENTI ULTERIORI SULLA QUESTIONE DEL PAGAMENTO IMPOSTE ( ICI - TARSU) RELATIVE AGLI IMMOBILI DEL COMPRENSORIO MARINA VELCA - LOC. VOLTUNNA E TARQUINIA LIDO

Ad integrazione e chiarimento delle indicazioni già fornite in merito alla possibilità, prevista dall'art. 8 del D.Lgs 504/92 - che prevede che l'imposta ICI viene ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati ( o previa perizia tecnica o previa autocertificazione) inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati - si ritiene utile argomentare quanto segue.

Ogni Comune ha in essere un Regolamento ICI. Il Comune di Tarquinia ha il proprio Regolamento entrato in vigore il 1° gennaio 1999. Ciò posto, si è provveduto ad interpellare l'ufficio ICI del Comune di Tarquinia, al fine di verificare il suo orientamento sulle norme che prevedono la riduzione di cui al D.Lgs 504/92 nel caso di Marina Velca.
L'ufficio - quantomeno verbalmente - non ritiene che la situazione venutasi a creare per Marina Velca sia utilizzabile per richiedere la riduzione dell'ICI, in quanto viene fornita dalla Amministrazione una interpretazione restrittiva delle norme. In buona sostanza, per il Comune di Tarquinia la situazione che legittimerebbe ad una riduzione sarebbe essenzialmente equiparabile ad una situazione di precarietà statica degli immobili e non invece ad una inabitabilità dovuta a fattori che, comunque impeditivi del possesso dell'immobile, non sarebbero ricollegabili a detta precarietà statica.

Ciò posto, il Comune di Tarquinia non ha a tutt'oggi adottato alcun provvedimento di natura fiscale che allevi i disagi per i proprietari di immobili in Marina Velca, sebbene sia fatta salva la possibilità per i Comuni ( alcuni, come quello di Bitonto ad esempio, tranne quello di Tarquinia, la prevedono già nel proprio Regolamento) di sospendere o differire, con deliberazione di Giunta, i termini ordinari di versamento e di dichiarazione delle entrate tributarie per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.

Nonostante quindi non vi sia ad oggi alcun provvedimento del Comune nel senso appena visto e nonostante la suddetta interpretazione restrittiva sul Regolamento ICI, si ritiene comunque che alcuni spazi per tentare una richiesta di riduzione della imposta possano esservi.
Infatti, il regolamento del Comune di Tarquinia, all'art. 4 n. 5, prevede che " al fine di individuare l'inagibilità o l'inabilità sopravvenuta di un fabbricato" ( di cui alla lett. d comma 1 dello stesso articolo 4), si deve far riferimento alle "seguenti condizioni: a…..omissis……..; b. ….omissis…..; c. fabbricato oggettivamente diroccato".
Ora, il significato del vocabolo "diroccato", nel vocabolario della lingua italiana è il seguente:
agg., rovinato in più punti, ovvero ridotto a un mucchio di macerie con solo pochi resti che ricordano le primitive strutture. I sinonimi di diroccato sono, tra gli altri: "abbandonato e malsicuro".

Che gli immobili di marina Velca siano stati di fatto abbandonati per alcuni, ultimi, periodi è un dato di fatto, se non altro perché gli stessi sono stati resi non usufruibili in conseguenza di provvedimenti della stessa Autorità Comunale; conseguentemente, i proprietari degli stessi immobili non hanno potuto godere di quello che - in tema di ICI e Tarsu - è l'elemento principale, cioè il possesso. Tale lettura della norma regolamentare del Comune di Tarquinia è certamente più ampia rispetto alla interpretazione dello stesso Comune a cui si faceva riferimento sopra e ciò dovrebbe essere consentito alla luce della Circolare del Ministero delle Finanze n. 118/E del26/5/1999 che, in tema di riserva di legge, ha tra l'altro previsto alcuni limiti al potere regolamentare dei Comuni ( ex D.Lgs n. 446 del 15.12.1997) ed in tal senso un preciso ordine di limiti previsto dalla richiamata Circolare è correlato alla necessità del rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico per cui non è possibile:
"- eliminare o modificare in senso peggiorativo per il contribuente le agevolazioni (esenzioni, riduzioni, detrazioni etc) disposte dalla legge".




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